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Normativa onicotecnica | Regione Lombardia

Analizziamo un’altra Regione che permette di aprire attività come onicotecnico senza possedere il diploma di estetista.

Regione Lombardia

La C.R.A. (Commissione Regionale per l’Artigianato) della Regione Lombardia, nel Parere espresso con nota n. 1060 del 15.11.01 al Ministero delle Attività Produttive, ha ritenuto di operare una precisa distinzione tra l’attività di applicazione e decorazione unghie artificiali e l’attività di ricostruzione affermando che “l’attività di applicazione e decorazione unghie si qualifica come artigianale e non richiede gli specifici requisiti di cui alla L. 1/90, mentre l’attività di ricostruzione unghie, essendo una prestazione eseguita sulla superficie del corpo umano, è soggetta alle disposizioni di cui alla L. 1/90.”

La Consulta Tecnica per l’Artigianato si è espressa nella seduta del 04 aprile 2017, esprimendosi come segue: “L’attuale orientamento del sistema camerale lombardo è in linea con quanto espresso nel quesito:

  • applicazione e decorazione unghie non richiedono il possesso della qualifica di estetista; esse si configurano come attività libere, quindi non fanno capo alla Legge n. 1/90;
  • ricostruzione unghie richiede il possesso della qualifica professionale di estetista, e quindi trova applicazione la Legge n. 1/90, insieme al Regolamento regionale n. 5/2016.” Confermando quanto già espresso dalla C.R.A. Lombardia nel 2001.

Attenzione però, perchè la Confartigianato di Bergamo esprime quanto segue: 

viene esclusa dall’attività di estetista la sola e semplice decorazione delle unghie (Nota del 20 novembre 1993, Prot. 19686.QV, con la quale l’Ufficio Legislativo del Ministero dell’Industria ha ritenuto che tale attività rientri tra le prestazioni eseguite sulla superficie del corpo umano al solo scopo di abbellimento). Inoltre, secondo quanto espresso dalla Consulta Artigianato di Regione Lombardia nella seduta del 14.04.2014, non sono richiesti i requisiti specifici di cui alla legge 1/90 anche per la sola attività di applicazione esterna unghie (effettuata ad esempio all’interno di un esercizio commerciale di vendita all’ingrosso prodotti cosmetici a titolo dimostrativo), fatta salva l’idoneità dei locali e il rispetto delle norme igienico sanitarie.

E la Provincia di Brescia (nel Regolamento per la disciplina dell’attività di estetista e dei trattamenti di tatuaggio e piercing, ai sensi del Regolamento Regionale 22 marzo 2016, n. 5 Disciplina dell’attività di estetista in attuazione dell’art. 21 bis della L.R. 73/89 adottato dal Consiglio comunale in data 4.5.2017 con deliberazione n. 32 ) afferma quanto segue: 

rientrano nell’attività di estetista e pertanto sono regolamentate dal presente regolamento:

  • ……
  • onicotecnica (ossia attività di applicazione e ricostruzione unghie artificiali).

Sono escluse dall’attività di estetista e quindi dall’applicazione del presente Regolamento: 

  • …………
  • la sola e semplice decorazione delle unghie, in quanto rientra tra le prestazioni eseguite sulla superficie del corpo umano al solo scopo di abbellimento (Nota Ministeriale 20/11/1993, Prot. 19686.QV), anche se svolte da acconciatori direttamente o da personale dipendente.

Riassumendo, in Regione Lombardia l’attività di applicazione e decorazione unghie è considerata libera e artigiana, ovvero è possibile aprire Partita IVA senza la licenza di estetica. Mentre per le province di Bergamo e Brescia, solamente l’attività di decorazione unghie è considerata attività libera e artigiana. Quindi, in queste province sia l’attività di applicazione che quella di ricostruzione unghie rientrano tra le attività che competono all’estetista. A meno che non si decida di aprire attività di vendita di prodotti cosmetici – aprendo, quindi, come commerciante e non come artigiano – per la quale è consentita l’attività di applicazione esterna di unghie effettuata a titolo dimostrativo.