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Normativa onicotecnica | Regione Campania

Regione Campania
Nel repertorio dei titoli e delle qualificazioni della Regione Campania la qualificazione di estetista comprende anche le attività di manicure, pedicure, decorazione unghie (scritta come decolorazione unghie, chissà se intendono veramente la decorazione unghie).
In questa Regione non viene attuata nessuna distinzione tra le suddette attività, rientrano tutte nell’applicazione della Legge 1/90.

Il Regolamento Comunale di Boscoreale (NA) per esercizio attività di estetista, acconciatore e tatuaggio – piercing con deliberazione del Commissario straordinario n° 39 del 09/04/2013 dichiara quanto scritto di seguito:
“Si considerano, a titolo esemplificativo, inerenti l’attività di estetista e pertanto soggette al presente regolamento, l’esercizio delle seguenti attività:
c) Attività di onicotecnico, intesa come tale esclusivamente l’attività di ricostruzione e lavorazione di unghie;
d) Attività di applicazione di unghie artificiali e decorazione di unghie”

Il comune di Ariano Alpino (AV) specifica come segue:
In particolare, l’attività di estetista è da intendersi comprensiva delle seguenti mansioni e/o servizi di:
…..
– attività di onicotecnica, che consiste nell’applicazione e nella ricostruzione di unghie artificiali attraverso la preparazione, la lavorazione e la modellatura di una resina, nonché l’applicazione del prodotto sulle unghie, con la sola esclusione della decorazione, per mera finalità di abbellimento del
dito, senza nessun trattamento invasivo che incida sulla pelle.”

Il Regolamento del comune di Napoli non cita nemmeno tale attività, mentre quello di Melito di Napoli definisce l’attività di onicotecnica così come segue:
“l’attività di onicotecnica consiste esclusivamente nella preparazione di una resina che viene lavorata e modellata; quanto ottenuto viene applicato sulle unghie del cliente con successiva ed eventuale modellatura e colorazione. La finalità è quella di migliorare l’aspetto estetico delle mani.“

Quindi, l’attività di onicotecnico non è sconosciuta agli Enti Istituzionali ma resta, comunque, all’interno delle attività di competenza dell’estetista.