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Normativa onicotecnica | Regione Abruzzo

Regione Abruzzo
In regione Abruzzo, con decisione dell’11.4.2007 la Commissione Regionale per l’Artigianato ha stabilito che l’attività di “applicazione e decorazione di unghie artificiali” è attività non rientrante nell’ambito di applicazione della L. 1/90 (attività di estetista), mentre è soggetta alla citata legge l’attività di “ricostruzione delle unghie”.

Però, andando ad analizzare i vari Regolamenti che disciplinano le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing, vige un po’ di confusione.

Il Regolamento della Provincia di Pescara, definisce l’attività di onicotecnica così come segue:
“…consiste esclusivamente nella preparazione di una resina che viene lavorata e modellata; quanto ottenuto viene applicato sulle unghie del cliente con successiva ed eventuale rimodellatura e colorazione. La finalità è quella di migliorare l’aspetto estetico delle mani”. Ma non specifica se tale attività sia compresa tra quelle di competenza dell’estetista o meno.

Andando a fare una ricerca sui siti delle varie associazioni di categoria che propongono corsi per onicotecnico, la destinazione di tali corsi è riservata a dipendenti di imprese di estetista. Questo fa dedurre che Pescara comprenda l’attività di onicotecnico tra quelle di competenza dell’estetista.

Mentre nel Regolamento del comune di Lanciano (CH), approvato con deliberazione del C.C. n. 6 del 13.02.2017, si afferma quanto segue:
“Si considera escluso dalla sfera di applicazione della disciplina dell’attività di estetista e, pertanto, non soggetto a SCIA di cui all’art. 5, l’esercizio di:
….
g) attività di onicotecnico: consistente nell’applicazione e decorazione di unghie artificiali e ricostruzione di unghie naturali. Essa comprende ogni prestazione artistica eseguita, a esclusivo scopo decorativo, sulla superficie di unghie artificiali delle mani e dei piedi, tramite l’apposizione di unghie artificiali preformate da decorare, e la successiva lavorazione e colorazione delle stesse con prodotti non cosmetici quali, a titolo esemplificativo, gel fotoindurenti, polveri acriliche o resine, glitter, stickers. Tale attività si distingue dall’attività di estetista, non consistendo nell’effettuazione di interventi curativi o invasivi sulla superficie corporea, ma limitandosi alla sola limatura dell’unghia naturale e senza alcun trattamento invasivo che incida sulla pelle. In quanto attività non rivolta a eseguire prestazioni sulla superficie del corpo umano al fine di migliorarne l’aspetto estetico, l’attività di onicotecnico non è soggetta alla disciplina di cui alla L. 4 gennaio 1990, n. 1 e ss.mm.ii.-”

Anche se non è chiaro cosa si intenda per “ricostruzione di unghie naturali”, il comune di Lanciano permette di aprire come onicotecnico senza il diploma di estetista.